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LA PAROLA ALL`ESPERTO



AMBIENTE E SICUREZZA

TARI – GUIDA ALLE IMPRESE PER LA DETASSAZIONE DEI PROPRI RIFIUTI

Con l’obiettivo di supportare le imprese nella gestione delle modalità di fuoriuscita delle  utenze  non domestiche dal servizio pubblico, si ritiene opportuno condividere una breve guida  contenente le principali informazioni utili ai produttori di rifiuti per la detassazione.

 

 STRUTTURA DELLA TARI

La TARI ha una struttura binomia essendo composta da:

  1. quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere e agli ammortamenti;
  2. quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

 

ESCLUSIONE DALLA TARI PER LE AREE PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di  aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, le aree che non rispettano tale condizione sono escluse dalla TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.

Nello specifico, per le utenze non domestiche le ipotesi di esclusione sono disciplinate dal I e III periodo dell’art. 1, co. 649, l. 147/2013, e prevedono rispettivamente che:

  1. non sono assoggettate a TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  2. i Comuni individuano le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini  di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

 A seguito della riforma apportata dal d.lgs. 116/2020, le aree produttive delle attività industriali e artigianali, nonché le altre attività sempre produttive di rifiuti speciali ex art. 184, co. 3, TUA (es. attività agricole, di recupero e smaltimento di rifiuti, di trattamento di acque reflue) devono essere escluse dal calcolo della superficie assoggettabile a tributo, valendo per queste una presunzione che si tratti di aree “ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali”. Vanno parimenti escluse le aree funzionalmente ed esclusivamente collegate al ciclo produttivo, compresi in particolar modo i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

 Sotto il profilo operativo, si precisa che non esiste un documento specifico per dimostrare la sussistenza delle condizioni di non tassabilità. Occorrerà rifarsi al Regolamento comunale, al quale spetta di definire la specifica documentazione che si richiede al contribuente.

 RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

A fronte del coordinamento tra l’art. 238, comma 10, D. Lgs.152/06 (TUA) e l’art. 1, co. 649, della l. 147/2013, le utenze non domestiche possono ottenere una riduzione, o una esclusione, della quota variabile della TARI in caso di conferimento dei propri rifiuti urbani ex art. 183, co. 1, lett. b ter) (TUA) al di fuori del servizio pubblico presentando la seguente documentazione:

  • entro il 30 giugno di ogni anno, comunicazione ex art. 238, co. 10, TUA della scelta di avviare a recupero i propri rifiuti urbani tramite loro conferimento ad un operatore privato per un periodo non inferiore a due anni;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno (o il diverso termine più ampio previsto dai regolamenti comunali) idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviata a recupero nell’anno solare precedente.

L’utenza non domestica avrà diritto ad una riduzione della quota variabile proporzionale al quantitativo di rifiuti urbani che ha dimostrato, in tal modo, di aver avviato a recupero.

Per i dettagli, le modalità e le verifiche sulle superfici effettive, occorre rivolgersi al proprio comune di appartenenza.

 


A cura di Roberto Corti